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giovedì 10 ottobre 2013

Attenzione ai nuovi metodi italiani per ottenere uno sconto su fattura - parte 4° - Attenzione alla minaccia del “Concordato preventivo”

 
Uno dei siti degli studi legali più noti in Italia descrive questa nuova aberrante “fregatura legalizzata”  (DL “crescita e sviluppo” - L. 7 agosto 2012 n. 134, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 171 della Gazzetta n. 187 dell’11 agosto) come ‘un nuovo strumento di protezione a sostegno della società in crisi, nell’ipotesi di un tentativo di risanamento aziendale’.

Il contenuto del sito recita testualmente: ‘Il nuovo concordato consente infatti un’immediata protezione del patrimonio di una società in crisi di liquidità per il periodo necessario all’elaborazione del piano, allo svolgimento delle trattative con i creditori e alla predisposizione della relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano da parte del professionista. Si potrà evitare, il rischio che il tentativo di risanamento sia pregiudicato da iniziative aggressive da parte di quei creditori che tentino di avvantaggiarsi rispetto agli altri con singole azioni esecutive o cautelari.’

Tutto per dire che se un’azienda ha poche o scarse liquidità, puo’ utilizzare il Concordato per  non pagare le fatture dovute  emesse in un certo periodo, con il benestare dello Stato, trascinando nel guano i fornitori che in buona fede gli hanno fornito prodotti e servizi (nel nostro caso servizi di traduzioni). I poveri malcapitati vengono designati come degli approffittatori e per questa ragione non hanno neanche il diritto di ricorrere alle procedure già difficili e costose del recupero crediti (NdT incazzato: attenzione caro cliente: le agenzie di traduzioni che truffate cosi' possono essere anche non italiane, quindi le loro condizioni generali di vendita che avete firmato non sottostanno affatto alle leggi italiane).

La lettera puo’ giungere con posta certificata o per raccomandata. Di seguito un modello standard in cui si puo’ cogliere tutta l’iniquità e illegalità di questo nuovo e spudorato mezzo per ritardare il fallimento di un’azienda che trascinerà probabilmente con se i suoi creditori, con il benestare dei nostri cari governi iniqui, incapaci e impostori.

Egregi Signori,
la presente per comunicarvi che la nostra Società, in ragione di una situazione di difficoltà finanziaria che comunque riteniamo reversibile, in data XXXX u.s., ha depositato avanti al Tribunale di XXXXX domanda di c.d. concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. n. 267/1942. La notizia della presentazione di tale ricorso è stata pubblicata presso il competente Registro delle Imprese in pari data, come da estratto di visura camerale che allego per vostro pronto riferimento.


In ragione di quanto sopra, vi preciso che la situazione debitoria della XXXXX deve ritenersi “congelata” a far data dal XXXX u.s.: ciò implica che non potremo onorare i debiti maturati antecedentemente a tale data, se non all’esito della proponenda procedura concordataria.
Al fine di evitarvi inutili e dispendiose iniziative, vi informiamo, inoltre, che l’art. 168 l. n. 267/1942 prevede espressamente che, dalla data di pubblicazione della domanda concordataria presso il Registro delle Imprese – e, quindi, dal xxxx u.s. –, i creditori della società debitrice non possono intraprendere o proseguire azioni cautelari o esecutive nei suoi confronti.


Da ultimo, mi preme rassicurarvi che la Società proseguirà la normale operatività aziendale, anche in ragione del fatto che siamo determinati a proporre un concordato in continuità, e che, quindi, i crediti che maturerete successivamente alla data del 31 luglio u.s. saranno onorati regolarmente e interamente in conformità alle scadenze pattuite.

Certi della vostra comprensione, vi ringraziamo dell’attenzione e, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e riservandoci di fornirvi ogni informativa sul prosieguo della procedura, vi porgiamo i migliori saluti.

No Comment!!! Anzi desidererei almeno un commento visto che il blog è letto da molti ma nessuno finora mi risponde sui soggetti caldi.
 

 

martedì 24 settembre 2013

Attenzione ai nuovi metodi italiani per ottenere uno sconto su fattura - parte 3°

Scrivo oggi, a nostro malgrado, un nuovo doloroso capitolo de ‘Attenzione ai nuovi metodi italiani per ottenere uno sconto su fattura’. Siamo ormai giunti al terzo episodio. Gli esempi possibili infatti sono tanti; vorrei illustrare man mano i casi più ricorrenti connessi al clima economico in Europa e soprattutto del nostro caro Paese, che sta investendo purtroppo anche tutti noi,  agenzie di traduzione e traduttori professionali.
Grazie alla nuova norma dell’anno scorso (varata dal famigerato Governo Monti) 'IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO’ (D.L. N.83/2012 del 22 giugno - 'Misure urgenti per la crescita del Paese'), il legislatore ha facilitato l’utilizzo della procedura concordataria diretta  per “consentire un miglior soddisfacimento dei creditori ed evitare il fallimento dell’impresa”. E’ fin qui tutto bene. I problemi sorgono qualora siate voi a cadere nella rete delle aziende che, travolte da una crisi di liquidità e dunque soffocate da esposti sempre più pesanti in banca – fanno improvviso ricorso a tale legge, depositando presso il tribunale competente  un piano del rientro del debito.
Se la vostra fattura appartiene al bacino di questa “retata” dovrete attendere da 3 a 6 mesi prima che il commissario del tribunale stesso vi richiami e vi proponga un pagamento purtroppo parziale* del  servizio fornito, tuttavia con valore di saldo definitivo. Insomma dovrete già ritenervi fortunati/e nell'essere parzialmente saldati/e del servizio di traduzione realizzato.
Questo nuovo inghippo vi verrà spiegato, dopo diversi vani rilanci, da un responsabile dell’azienda cliente, un pochino a disagio dai guai indirettamente causati, che vi proporrà quale 'risarcimento', forse e se tutto andrà nel verso giusto nei mesi futuri, nuove richieste di traduzioni con pagamento anticipato e tariffe pero’ molto più succinte**. L’azienda, infatti, spiegherà il suo cortese e premuroso interlocutore, conta un portafoglio di ordini pieno, manca ‘unicamente’ di liquidità e teme che gli interessi bancari sul proprio ammanco possano salire vertiginosamente.
Ironia della sorte, vi verrà inoltre spiegato che se aveste emesso la fattura solo dieci  giorni più tardi non sareste rientrati in questa oscura casistica. Moralità: in tempi di crisi è persino sconsigliabile fatturare subito una traduzione, sperando di  essere pagati prima....
*Si ricade nella casistica degli sconti forzati.
**Ricordo come i prezzi  delle traduzioni si siano ridotti negli ultimi dieci anni e rimando l'approfondimento ad uno studio specifico che sarà pubblicato nel mese prossimo su questo blog e sul sito  LSC International.

giovedì 19 settembre 2013

Attenzione ai nuovi metodi italiani per ottenere uno sconto su fattura - parte 2°

Alcuni giorni fa  avevo accennato due esempi di come attualmente in Italia si tenti, in tutti i modi, di non onorare i propri impegni, palesando scuse che non hanno alcun reale fondamento. La crisi, questo termine ormai “vuoto” viene utilizzato e "riempito" di molte menzogne. Accade purtroppo che le aziende chiudano, anche dopo alcuni dolorosi semestri di cassaintegrazione, e che il titolare abbia fatto tutto il possibile per salvaguardare la propria attività, ma sempre più spesso la crisi è sinonimo di inganno e di ricatto verso le aziende oneste e "sane" che attendono di essere pagate, dopo aver fornito servizi (di traduzione nel nostro caso) o prodotti di qualità.

Ritorniamo dunque all’esempio ‘Vi paghiamo la fattura al 50% perché siamo in crisi e stiamo per chiudere bottega’. La vicenda prosegue con interessanti sfumature. L’avvocato che tutela la società debitrice, sotto pressante richiesta dell’agenzia di traduzioni, invia un documento riservato, un ‘Verbale di Assemblea Ordinaria’ che nell’ordine del giorno, oltre a diversi argomenti include il punto 'chiave' : Cessione attività produttiva presso un’unità operativa dell’azienda XXXX.

A prima vista il fallimento della SPA sembra reale, ma in realtà, leggendo pure sommariamente il documento si evince che  sta chiudendo solo un’unità produttiva del gruppo per trasferirne la produzione in paesi extraCEE, non la società che ha ordinato! La sede operativa rimane – l’azienda vuole unicamente scaricarsi dell’onere (o almeno di una parte di esso)  di un servizio di traduzione ricevuto dall'estero, sfruttando un piano di ristrurrazione aziendale. Importante sottolineare che la fattura in questione era stata indirizzata alla società non in liquidazione, ma a quella società madre che rimane attiva ed ha piuttosto come obiettivo di delocalizzare la sua catena produttiva. 
L’agenzia di traduzione è dunque obbligata a ‘ingoiare l’amara pillola’ di uno sconto forzato, anche perché è cosciente che un ricorso in giustizia – che in soldoni solo per l’ingiunzione di pagamento europeo (1), eseguita da una società di recupero crediti italiana corrisponde a almeno 600 euro iva esclusa - gli costerebbe quasi quanto lo ‘sconto’ forzatamente accordato, con la differenza che il pagamento del cliente, seguendo le vie legali a disposizione in Europa tra stati membri, non sarebbe neanche garantito.
Messo ‘le spalle al muro’ e a suo malgrado, il diretto dell’agenzia di traduzione decide dunque di cedere all’indiretto ricatto e accetta la via dell’atto di transazione le cui frasi principali si riassumono a quanto segue:

‘E’ interesse delle parti attraverso il presente accordo, transigere definitivamente ogni controversia  anche potenziale con il pagamento del 50% dell’importo nominale.... Con l’esatto adempimento di quanto sopra, le parti non avranno nulla piu’ reciprocamente a che pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa inerente al rapporto pregresso sopra menzionato.....’
Parole che pesano non dico come macigni, ma che rivelano tutto l’inganno legalizzato che ci sta dietro. All’agenzia di traduzione non resta altro che incassare la metà della somma pattuita, perdendo nettamente denaro su questo lavoro in quanto il traduttore che lo ha realizzato è stato remunerato pienamente e che il margine applicato(2) non è certo pari al 50%...e poi emettere una nota di credito per differenza a chiusura della partita contabile....
L’avvocato , che ha dato una patina di legalità a tutta questa manfrina conclude il contenzioso inviando un’ultima laconica email: ‘ qui allegato trasmetto atto di transazione sottoscritto dal legale rapp.te di XXXXX alla copia della contabile relativa al bonifico eseguito dalla mia assistita.
Pertanto, procedo ad archiviare la pratica

La pratica della fregatura legalizzata, aggiugerei io....
Elisabetta Bertinotti
(1) L’ingiunzione di pagamento - Modulo europeo è certamente una bella invenzione, ma l’esperienza ci insegna che i tribunali italiani, nonostante ricevino questi documenti importanti da aziende della zona comunitaria, non le trattino affatto.

(2) Sto concludendo proprio in questi giorno un breve studio in collaborazione con un gruppo di colleghi traduttori italiani e francesi che dimostra come in 10 anni  le tariffe di traduzione si siano abbassate di almeno il 25%.

sabato 7 settembre 2013

Attenzione ai metodi italiani per ottenere uno sconto su fattura

In periodo di crisi, in Italia se ne inventano proprio di tutti i colori, noi traduttori professionali e agenzie di traduzioni siamo spesso coinvolti in questo circolo vizioso e sovente cadiamo vittime di aziende che, “causa forze maggiori” o vizio incarnato, inventano subdole strategie per non pagare o non onorare interamente le prestazioni  a loro fornite.

La più frequente è il reclamo presentato dopo alcune settimane, derivato dal ritrovamento di un refuso: è vero che ‘errare humanum est’ e teoricamente non vi dovrebbero essere errori in traduzioni realizzate da professionisti , ma è altrettanto plausibile che una piccola svista possa capitare a chiunque, perfino ad un secondo rilettore al quale è assegnata la revisione di un testo tradotto e verificato già da un primo traduttore.

Il mercato costringe pero’ a ridurre drasticamente le tariffe applicabili e con margini strettissimi non si puo’ operare con la medesima ‘tranquillità’ e precisione che con tariffe adeguate.

Un altro metodo diffuso è la proposta ‘Vi paghiamo la fattura al 50% perché siamo in crisi e stiamo per chiudere bottega’:   le aziende (anche note S.p.A.) utilizzano un avvocato in qualità di rappresentante della loro azienda che, prentandosi, comunica di essere stato messo al corrente di tutta la corrispondenza relativa al rilancio fatture, trafila “dolorosa” che puo’ durare oltre sei mesi....

Ecco un esempio di classico “fregatura” semi-legalizzata perché è proprio un ‘rappresentante della legge’ che si adopera la meschino inganno. ‘L’improvvisa tegolata’ puo’ avvenire in questi termini : ‘Alla luce della situazione economica generale unitamente alla grave crisi finanziaria che ha coinvolto in modo particolare il settore "XXXX", il mio assistito e' giunto alla determinazione di cessare l'attivita' tant'e' vero che - mio tramite - si sta proponendo e raccogliendo da parte dei fornitori adesione al pagamento del 50% della sorte capitale in un'unica soluzione (sconto forzato).....

A tal proposito, il pagamento viene effettuato ai sensi dell'art.XXX comma X lett.d) L.F. nel rispetto della par condicio creditorum  (cosaaa???) e conseguentemente, garantito da un'eventuale azione revocatoria, poiche' contrariamente, non e' possibile offrire altra e/o diversa garanzia....’,  ovvero ‘cerco una scusa con il mio avvocato per ottenere uno sconto del 50%’.....

In realtà se una azienda è veramente sul bordo del fallimento, non paga affatto i suoi fornitori perché prima deve onorare altri debiti  prioritari (imposte, salari dipendenti ,ecc). Non è l’avvocato che gestisce le pratiche di cessazione dell’attività, ma il mandatario giudiziario della liquidazione dell’azienda.

Mi vergogno un po’ in quanto italiana di questi episodi ormai ricorrenti: a prescindere dalla crisi economica ritengo infatti che l’onestà  e l’onorabilità sono un valori sempre da rispettare.