Traduttore tecnico asseverato |
Ad oggi la normativa in Italia non prevede ancora un "Ordine dei Traduttori". Un testo di legge 'Istituzione dell’Ordine professionale dei traduttori e interpreti' fu presentato dal Deputato Angela Napoli, il 13 luglio 2006 presso la Camera dei Deputati. Tale proposta di legge ricordava giustamente che: 'Le professioni dei traduttori e degli interpreti non godono in Italia di alcun riconoscimento, tranne quanto previsto dal regio decreto-legge del 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249''.
Un altro disegno di legge, presentato questa volta al Senato dal Senatore Staglieno, il 15 dicembre 1994, ricordava con queste parole l'imperdonabile "buco legislativo" perpetrato nostri confronti: 'Consapevoli dell'importanza della traduzione e dell'interpretariato, messa in evidenza dalla attività degli organismi internazionali, è oggi quanto mai opportuno presentare un'ulteriore nuova proposta per l'ordinamento complessivo di queste professioni. Oggi più che mai, nel villaggio globale delle comunicazioni di massa nel quale siamo sempre più immersi, il contatto con i paesi stranieri non solo si sta facendo sempre più intenso, ma è diventato un'imperiosa necessi-tà. E ciò sia per ragioni socio-politiche e culturali, sia per la creazione del Mercato unico europeo: il crescente intensificarsi degli scambi impone un adeguamento delle leggi al contesto europeo'.
Noi traduttori, nel corso degli anni, non certo soddisfatti di tale 'mancanza', abbiamo convertito la nostra disapprovazione in numerose iniziative corporative affinché la legislazione sul lavoro italiana ordini e definisca la nostra professione e i sui molteplici aspetti e specializzazioni, finora dall'esito alquanto fallimentare. Ancora oggi, infatti, se un traduttore desidera essere iscritto presso un tribunale può fare una richiesta "facoltativa" ed attendere pazientemente la sua iscrizione, senza che l'esercizio della professione di traduttore venga sottoposta ad una legislazione precisa.
GIURAMENTO DI UNA TRADUZIONE - ASSEVERAZIONE
L’asseverazione viene richiesta in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la fedeltà del testo tradotto rispetto al testo originale. Il traduttore si assume la responsabilità della traduzione firmando un verbale di giuramento.
ARTICOLI DI LEGGE VIGENTI PER L’ESERCIZIO DELL'ASSEVERAZIONE IN ITALIA
Art. 5 R.D. n. 1366 - 9/10/1922 semplificazione dei servizi
di cancelleria e segreteria – D.M. 4/1/1954 (Cat. 22) - traduzioni di lingue
straniere – R. D. 20/09/1934 n. 2011 (art.32 categorie periti e interpreti
presso la camera di commercio).
CHI PUO’ EFFETTUARE UN’ASSEVERAZIONE IN ITALIA
Il traduttore, persona che può essere iscritto agli albi del Tribunale e
della Camera di commercio o non puo' esserne iscritto, non deve essere né parente né affine al richiedente dell'asseverazione stessa e deve presentarsi personalmente allo
presso gli uffici competentio con un valido documento di identificazione.
IN QUALI LUOGHI E’ POSSIBILE ASSEVERARE UNA TRADUZIONE IN ITALIA
1.
Presso il Tribunale - Ufficio Asseverazioni perizie
e Traduzioni
2.
Presso gli Uffici del Giudice di Pace
COME AVVIENE L’ASSEVERAZIONE
Per asseverare una traduzione è necessario rilegare tutti i documenti, ordinandoli come segue:
1. Testo sorgente da tradurre
2. Traduzione
3. Modulo di giuramento debitamente compilato e firmato dal traduttoreI documenti devono essere uniti (mediante spillatura, rilegatura o altro) in modo da formare un unico atto.
NOTA IMPORTANTE
Sul territorio italiano non è consentito giurare direttamente traduzioni tra due lingue straniere se non operando almeno una traduzione intermedia in lingua italiana. Per ovviare a questa casistica particolare si deve provvedere ad un primo giuramento (testo nella prima lingua straniera tradotto in lingua italiana) e poi realizzare una seconda traduzione delle medesimo testo (testo in lingua italiana tradotto nella seconda lingua straniera), provvedendo quindi ad un secondo giuramento.
Il traduttore dovrà comporre l’atto, nell’ordine: *documento in lingua straniera, **traduzione in lingua italiana + 1° giuramento, ***traduzione nell’altra lingua straniera + 2° giuramento.
Sull’ultima pagina, prima del verbale di giuramento, le
traduzioni devono riportare la data in cui sono state effettuate, insieme alle
firme dei traduttori. La firma sul verbale di giuramento va apposta in presenza
del cancelliere o del rappresentante d'Ufficio.
Nel caso in cui vengano omesse alcune parti del documento da
tradurre, prima della traduzione si deve specificare esattamente quali parti
dl testo sorgente non sono state tradotte.
Per consentire le operazioni di riconoscimento del
traduttore che assevera la traduzione è necessario presentare un documento di
identificazione valido ed originale.
Se il documento che si produce, redatto nella lingua da
tradurre è una fotocopia conforme, sul verbale di giuramento va specificato che
il documento tradotto è una fotocopia conforme.COSTI (Ottobre 2015)
Apporre le marche da bollo da 16 euro a partire dalla prima pagina della traduzione. Si ricorda che le marche vanno apposte ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Nel computo delle pagine va incluso anche la sezione del verbale di giuramento.
Nel caso di traduzioni esenti da tassa governativa (adozione minori, richiesta borse di studio, cause di lavoro e previdenza, atti introduttivi di cause soggette al pagamento del “contributo unificato”, iscrizione scuola primaria e secondaria ed eventuali altre ipotesi, per le quali devono essere comunque trascritti sull’atto gli estremi della legge che prevede l’esenzione) sul verbale di
giuramento si devono indicare gli estremi delle norme legislative che prevedono
l’esenzione da marca da bollo.
TEMPILa traduzione deve essere immediatamente trasmessa sotto forma di originale all’interessato.
MODULISICA NECESSARIA
Verbale giuramento traduttore
MODULI STANDARD
- Giuramento periti iscritti
- Giuramento periti non iscritti
- Giuramento traduttori iscritti
- Giuramento traduttori non iscritti
MODULI STANDARD
- Giuramento periti iscritti
- Giuramento periti non iscritti
- Giuramento traduttori iscritti
- Giuramento traduttori non iscritti
1 commento:
in questo caso qual'è la differenza tra un perito e un traduttore presso un tribunale?
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